I gruppi di autoconsumo collettivo

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Un Gruppo di Autoconsumatori che agiscono collettivamente, abbreviato in gruppo di autoconsumo collettivo (AUC), è un modello di comunità energetica e, quindi, di produzione e consumo energetico con il quale persone, appartenenti ad un medesimo edificio, producono e consumano l’energia ottenuta localmente da fonti rinnovabili, generalmente da fotovoltaico. Sebbene si fondino sui medesimi presupposti, l’AUC è una forma più semplificata della CER, Comunità Energetica Rinnovabile, che si differenzia da un gruppo AUC perché più estesa e perché comprende impianti appartenenti a più edifici che sono dislocati su un territorio individuato dalla cabina primaria (vedi mappa GSE per individuare la tua cabina primaria di afferenza).

La normativa di riferimento

Lo scorso 24 gennaio è entrato in vigore il decreto che definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi PNRR a sostegno, di AUC e CER. Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si legge sul sito del GSE (Gestore Servizi Energetici), prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese ammissibili per le comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti. L’invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale, appartenente al PNRR, potrà essere effettuato dal beneficiario solo a seguito dell’apertura dello sportello di cui verrà dato avviso. Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2,2 miliardi euro di cui verrà fornita evidenza attraverso degli appositi contatori online e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE. L’obiettivo è quello di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti.

Durante il periodo in cui i decreti sono stati fermi a Bruxelles al vaglio della Commissione Europea, diversi condomìni si sono provvisti di impianti fotovoltaici, usufruendo del Super Bonus 110%, la misura di incentivazione edilizia introdotta il 19 maggio 2020 che prevedeva una serie di meccanismi d’agevolazione, come detrazioni e rimborsi per interventi di natura edilizia, con l’obiettivo d’ammodernare costruzioni e infrastrutture migliorandone l’efficienza energetica e al contempo di stimolare e risollevare il settore edile in crisi a causa della pandemia di COVID-19. Il MEF, Ministero dell’economia e delle finanze, ha deciso che non prorogherà una serie di incentivi legati al Super Bonus. Ma coloro i quali già in precedenza hanno approfittato del bonus, installando un impianto fotovoltaico, hanno percorso un primo passo verso l’efficientamento degli edifici condominiali, passaggio fondamentale per la costituzione di un AUC.

 

Gli impianti fotovoltaici nei gruppi condominiali

Costituire un gruppo condominiale in grado di produrre e autoconsumare energia prevede quindi diversi step. Il primo è sicuramente la progettazione ed installazione di un impianto fotovoltaico. Gli impianti che si possono realizzare su un condominio possono essere di tipo centralizzato o distribuito.

Un impianto fotovoltaico centralizzato prevede l’installazione di un unico impianto sul tetto condominiale. È il tipo di intervento maggiormente realizzato grazie agli incentivi del Super Bonus 110% e, generalmente, realizzato per ridurre le spese delle utenze comuni dei condòmini.

In caso invece di impianto fotovoltaico distribuito, l’impianto fotovoltaico è realizzato singolarmente da tutti i condomini, o anche solo da alcuni. Questa configurazione permette di prevedere nell’AUC come produttori i condòmini che hanno installato il singolo impianto e i restanti come puri consumatori. A questa soluzione si può comunque sommare l’impianto centralizzato.

 

La raccolta documentale

Il passo immediatamente successivo ed estremamente importante è la raccolta documentale per comprendere ed individuare chi saranno i soggetti appartenenti al gruppo AUC. Le tempistiche di questa fase possono variare a seconda delle tipologie abitative presenti, che possono andare privato all’attività commerciale, e dal numero di unità abitative. Oltre alle tipologie abitative c’è poi da tener in conto la diversa natura dei condòmini che possono essere affittuari, proprietari o, anche, comodatari, e di conseguenza è fondamentale individuare correttamente gli intestatari dei POD condominiali. Il POD, point of delivery o punto di fornitura, è il codice di 14 cifre riportato in bolletta, che identifica il punto della fornitura elettrica di un immobile. È proprio questo codice, e il rispettivo intestatario, che aderirà ad un AUC o ad una CER.

 

Il regolamento per la ripartizione dell’incentivo

Il terzo step è relativo alla redazione del regolamento per la ripartizione dell’incentivo, una scrittura privata che getta le basi dell’AUC e che determina la ripartizione dell’incentivo generato in comunità per tutti gli anni a venire. Gli incentivi possono essere distribuiti secondo un criterio scelto dalla comunità. Una prima topologia di ripartizione può essere in proporzioni variabili, per millesimi, per quote equidistribuite. La scelta è liberamente in capo alla comunità, ma, proprio in virtù di questo, redigere un regolamento chiaro e condiviso è un’operazione che necessita una fase di ascolto di tutte le istanze dei partecipanti. Oltre alla ripartizione degli incentivi all’interno del regolamento possono essere redatte anche le regole di ripartizione del RID generato dall’impianto centralizzato, e quindi non solo stabilire le linee guida per la ridistribuzione di incentivi, ma anche eventuali accumuli delle somme generate per far fronte a futuri investimenti per efficientare maggiormente il condominio. Ad esempio, investendo nell’installazione di una pompa di calore per ridurre maggiormente le spese condominiali.

Il regolamento è, quindi, un documento molto importante per la pianificazione dell’efficientamento energetico, ma anche per il raggiungimento dei target 2030, normati dalla Direttiva sull’efficienza energetica (EED), che prevedono l’obiettivo comunitario di ridurre consumi di energia di almeno l’11,7% entro il 2030. Come già accennato, i sistemi di comunità energetica prevedono un incentivo ventennale e gli appartenenti possono pensare di prevedere un percorso di efficientamento energetico diluito nel tempo. Questo percorso può partire con la realizzazione di un impianto fotovoltaico che, a fronte di consumi bassi condominiali, permette di avere una produzione energetica elevata da mettere in comunità e quindi generare sia ritiro dedicato, cioè la modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete, sia tariffa incentivante in relazione all’energia autoconsumata collettivamente. In questo modo il gruppo AUC può accumulare un credito da poter reinvestire, ad esempio, in pompe di colore o infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

Amministratore di condominio

Ma chi si occupa della gestione e del coordinamento di gruppo di autoconsumo? Per ogni AUC, così per ogni CER, sarà necessario individuare un soggetto referente che si occupi di coordinare le attività della comunità energetica. La figura che maggiormente si presta a questa funzione è l’amministratore di condominio, ma, in assenza di esso, anche uno dei produttori dell’AUC o il proprietario dell’immobile possono subentrare a tale ruolo. Sarà necessario effettuare un passaggio in assemblea condominiale per nominare il soggetto referente della configurazione.

 

Tempistiche

Per quanto riguarda le tempistiche di costituzione, la realizzazione di un AUC può variare a seconda della potenza dell’impianto fotovoltaico che verrà realizzato e al numero di condòmini coinvolti. Infatti, per impianti fino a 20 kW non c’è obbligo di apertura di officina elettrica, cioè un’officina di produzione di energia elettrica. Quindi già un condominio con una superficie importante, che prevede un impianto maggiore di 20 kW avrà delle tempistiche più lunghe nel costituirsi AUC poiché, oltre alle normali procedure di connessione dell’impianto fotovoltaico, dovrà anche fare denuncia di Officina Elettrica presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane del territorio competente. In contemporanea all’installazione del o degli impianti fotovoltaici, sarà comunque possibile mettere in atto tutti gli step sopracitati che prevedono la raccolta documentale, la redazione del regolamento per la ripartizione dell’incentivo.

 

 

L'OPINIONE DI REGALGRID

Glossario Regalgrid

AUC: è l’acronimo di una delle due tipologie di comunità energetiche che si possono creare in Italia, ovvero il Gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente, la cui abbreviazione è gruppo di autoconsumo collettivo. L’AUC è un modello di produzione e consumo energetico per il quale soggetti collocati in un medesimo edificio, producono e consumano l’energia prodotta localmente da fonti rinnovabili.

CER: è l’acronimo di una delle due tipologie di comunità energetiche che si possono creare in Italia, ovvero la Comunità di Energetica Rinnovabile. La CER è un modello di produzione e consumo energetico che si differenzia da un AUC perché più estesa, può comprendere all’interno soggetti eterogenei tra di loro quali persone fisiche, PMI, enti religiosi, enti locali, enti del terzo settore, che condividono impianti, di consumo o di produzione, appartenenti ad edifici diversi che sono geograficamente collocati in zone diverse di una stessa cabina primaria.

POD: point of delivery o punto di fornitura, è il codice di 14 caratteri, cifre o lettere, identificativo di una fornitura elettrica e riportato nella bolletta.

CONSUMER: è un puro consumatore di energia elettrica.

PROSUMER: è un consumatore di energia elettrica che è a sua volta produttore, in quanto possessore di un impianto a fonte rinnovabile collegato alla sua utenza.

RITIRO DEDICATO: è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la vendita di energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico ed immessa in rete.